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FAQ - Pensioni

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Pensioni soggette alla normativa dell'UE

Le norme dell'UE sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale riguardano le pensioni di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità. In linea di massima si applicano ai sistemi pensionistici pubblici e non a quelli professionali o privati.

Per superare gli ostacoli alla libera circolazione che queste pensioni integrative comportano, il Consiglio ha adottato la direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea. Si tratta di una direttiva con un campo d'applicazione molto limitato poiché riguarda esclusivamente la tutela dei diritti delle persone che escono da un sistema integrativo, il pagamento delle pensioni nei diversi paesi dell'UE e la possibilità per i lavoratori distaccati di restare affiliati al sistema del paese di origine alle stesse condizioni che la normativa europea sul coordinamento prevede per i regimi pubblici.

In linea di massima le norme che si applicano alle pensioni di reversibilità per il coniuge superstite e gli orfani sono uguali a quelle che valgono per le pensioni di vecchiaia e d'invalidità. Infatti le pensioni di reversibilità devono essere versate senza riduzioni, modifiche o sospensioni, indipendentemente da dove il coniuge superstite risieda nell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Anche i regimi legali di prepensionamento rientrano nelle nuove norme dell'UE sul coordinamento. Ciò garantisce che le prestazioni vengano erogate ai lavoratori migranti alle stessi condizioni dei cittadini nazionali e possano anche essere "esportate" se si va in pensione all'estero.

Tuttavia, non trova applicazione il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, nel senso che i periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in altri paesi non vengono presi in considerazione per la concessione di queste prestazioni.

Calcolo della pensione

Se i periodi assicurativi in un paese dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, non sono abbastanza lunghi per aver diritto alla pensione, vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione o residenza maturati in altri paesi.

Norme particolari valgono per chi è stato assicurato per meno di un anno, poiché alcuni paesi non prevedono una pensione per periodi brevi: il mese di assicurazione o residenza nel paese A non andrà perso, ma ripreso nel calcolo della pensione dei paesi B, C, D ecc. dove il periodo lavorativo è stato più lungo. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

È vero che in un paese l'età pensionabile può essere di 60 anni, in un altro di 67.

In tali circostanze è importante informarsi con largo anticipo, chiedendo a tutti i paesi in cui si è lavorato cosa succede se si chiede il versamento anticipato o posticipato della pensione.

Andando in pensione prima del previsto si rischia una penalizzazione. L'ente da contattare, in genere quello competente del paese in cui si vive, nonché quelli degli altri paesi forniranno ulteriori chiarimenti. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Domanda di pensione

La domanda di pensione va fatta nel paese in cui si vive, a meno che non vi si abbia mai lavorato. Un "ente di contatto", in genere quello del paese di residenza, provvederà ad esaminare la domanda di pensione.

Tale ente dovrà raccogliere tutte le informazioni dai paesi interessati.

Una volta che avrà ottenuto le decisioni dei vari paesi, ne invierà all'interessato una sintesi (documento P1).

Una nota riassuntiva (documento P1) riprende le decisioni adottate da ciascun paese interessato.  Informa su come i vari enti hanno tenuto conto dei periodi assicurativi e consente, ad esempio, di vedere se ci sono interruzioni o sovrapposizioni nei periodi assicurativi.

La normativa dell'UE consente di chiedere un riesame della decisione nazionale sulla pensione, qualora i propri diritti siano stati lesi dall'interazione delle decisioni prese da due o più enti.

Il termine per tale richiesta decorre dalla data in cui si riceve la nota riassuntiva (documento P1) e la sua durata dipende dalla legislazione di ciascun paese.

Trasferirsi all'estero

Alcuni accordi tra i paesi dell'UE e i cosiddetti "paesi terzi" prevedono un certo coordinamento nel campo della sicurezza sociale. In altri casi esistono accordi bilaterali tra paesi europei e non. Per conoscere i propri diritti è opportuno rivolgersi all'ente competente del proprio paese. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

L'importo della pensione sarà calcolato ai sensi della legislazione del paese in cui si è lavorato, esattamente come per i cittadini di quel paese.

Non importa se si vive o no nel paese quando si raggiunge l'età pensionabile: la pensione sarà versata comunque.

Tuttavia, chi non ha mai lavorato nel paese dove vive deve chiedere la pensione nel paese in cui ha lavorato per ultimo. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Assistenza sanitaria

I pensionati e i loro familiari hanno diritto all'assistenza sanitaria del paese in cui risiedono, alle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale.

Il costo dell'assistenza è sempre a carico del paese che eroga la pensione. >> Per saperne di più sull'assistenza sanitaria

 

 

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