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FAQ - A quali norme sono soggetto?

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Distacco

Chi è inviato dal proprio datore di lavoro in un altro paese, resta assicurato secondo la legislazione del paese di origine, se soddisfa le condizioni previste per i lavoratori distaccati.

Queste comportano la possibilità di lavorare all'estero fino ad un massimo di 24 mesi per conto di un datore di lavoro che ha sede nel paese di origine. Prima della partenza occorre farsi rilasciare un documento A1 che certifica il fatto che si rientra nella legislazione del paese di origine. Spetta al datore di lavoro dichiarare la situazione del lavoratore distaccato all'ente previdenziale competente.

Si vuole così evitare che la situazione previdenziale dei lavoratori sia soggetta a continui cambiamenti in caso di brevi periodi di lavoro all'estero. Le stesse disposizioni si applicano ai lavoratori autonomi che svolgono temporaneamente la loro attività in un altro paese. >> Consulta la guida sul distacco

Il datore di lavoro è tenuto a fare la richiesta prima dell'inizio del periodo di distacco. >> Consulta la guida sul distacco

In quale situazione ti trovi?

I lavoratori transfrontalieri o "frontalieri" lavorano in un paese europeo diverso da quello in cui risiedono, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. Questi lavoratori sono assicurati nel paese in cui svolgono la loro attività professionale. Tale paese è responsabile delle prestazioni di sicurezza sociale.

Norme particolari valgono per l'assistenza sanitaria e la disoccupazione. Per l'assistenza sanitaria è possibile scegliere se ricevere le prestazioni nel paese di residenza o in quello di lavoro. Ulteriori informazioni si trovano nella pagina dedicata alle prestazioni di malattia e nella corrispondente sezione delle Domande e risposte.

Quanto alle indennità di disoccupazione, se si è totalmente disoccupati le indennità possono essere versate soltanto nel paese di residenza. Ulteriori informazioni si trovano nella pagina dedicata alla disoccupazione e nella corrispondente sezione delle Domande e risposte.

I dipendenti pubblici continuano ad essere soggetti alla legislazione della rispettiva amministrazione, anche se svolgono altre attività subordinate e/o autonome all'estero.

Chi lavora a bordo di una nave è assicurato nel paese di cui la nave batte bandiera, anche se risiede in un altro. I marittimi sono assicurati nel paese in cui risiedono se pure la sede dell'attività del loro datore di lavoro è situata nello stesso paese, anche se è diverso da quello di cui la nave batte bandiera.

Chi non lavora può trovarsi in 2 situazioni:

  • riceve prestazioni in denaro a cui ha acquisito il diritto svolgendo un'attività subordinata o autonoma; resta allora soggetto alla legislazione del paese in cui si era assicurato durante l'attività professionale;
  • non riceve prestazioni di sicurezza sociale derivanti da un rapporto di lavoro in corso o precedente e non svolge alcuna attività economica. Le persone non attive sono soggette alla legislazione del paese di residenza. Si noti che in alcuni paesi l'accesso alla copertura previdenziale si basa sulla residenza, mentre in altri sono assicurate soltanto le persone che svolgono un'attività professionale (e i membri della loro famiglia). Per chiarire la propria situazione è opportuno rivolgersi all'ente previdenziale competente.  >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

In linea di massima, uno studente che soggiorna temporaneamente nel paese in cui svolge gli studi è considerato come residente e assicurato nel paese di origine.

Richiedendo prima della partenza al proprio ente previdenziale la tessera europea di assicurazione malattia ha comunque diritto all'assistenza sanitaria nel paese in cui soggiorna.

Se per qualche motivo non è assicurato nel paese di origine, deve rivolgersi all'ente previdenziale del paese in cui sta studiando per chiarire la sua situazione. Se soddisfa le condizioni per la residenza, può essere assicurato nel paese di soggiorno e non in quello di origine. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Due o più paesi possono prevedere deroghe nazionali alla normativa europea mediante accordo reciproco nell'interesse della persona e dei gruppi di persone interessati. 

Tali deroghe vengono generalmente decise caso per caso. Per maggiori informazioni è quindi opportuno rivolgersi al proprio ente previdenziale. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Luogo di residenza e luogo di lavoro

Il paese di residenza è il luogo in cui si risiede "abitualmente", vale a dire dove si trova il proprio "centro d'interessi".

Normalmente la determinazione del luogo di residenza avviene a livello nazionale. In caso di divergenze tra due o più paesi, un elenco di criteri aiuta gli enti previdenziali a stabilire quale paese considerare il luogo di residenza. Tra questi figurano: la durata della presenza nel territorio del paese; la situazione e i legami familiari; l'alloggio e il suo carattere permanente o meno; il luogo in cui si esercita l'attività professionale, anche non retribuita; le caratteristiche dell'attività professionale; il domicilio fiscale; per gli studenti, la fonte del loro reddito.

In ogni caso, spetta all'ente previdenziale, e non al cittadino, stabilire il luogo di residenza. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Chi lavora in due o più paesi, è assicurato nel paese di residenza se vi svolge una "parte sostanziale" della sua attività. Per parte sostanziale s'intende ameno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione, ma possono entrare in gioco anche altri elementi e la situazione personale complessiva.

Per determinare se si svolge una parte sostanziale della propria attività nel paese di residenza si tiene conto anche della presunta situazione per i successivi 12 mesi. >> Consulta la guida sul distacco

Se enti di diversi paesi non riescono a decidere quale legislazione si applica a una determinata situazione, la normativa europea garantisce che ne venga provvisoriamente applicata una.

Nel frattempo gli enti interessati sono tenuti a prendere una decisione. Se non riescono a mettersi d'accordo, possono ricorrere ad una procedura di dialogo e conciliazione chiedendo l'intervento della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che provvederà a decidere.

Una procedura analoga esiste per la concessione provvisoria delle prestazioni. >> Per ulteriori informazioni consulta la guida sul distacco

Chi lavora in due o più paesi è tenuto ad informare l'ente previdenziale del paese di residenza. Tale ente determinerà la legislazione provvisoriamente applicabile e informerà gli enti di tutti i paesi in cui l'interessato svolge un'attività professionale.

La legislazione provvisoria diventa definitiva entro due mesi, a meno che gli altri enti non si oppongano. In tal caso è possibile ricorrere ad una procedura di dialogo e conciliazione (vedere sopra).

Cosa cambia con le nuove regole sul coordinamento

Se, ai sensi della nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, si è soggetti alla legislazione di un paese diverso da prima, continua ad applicarsi la precedente legislazione se la situazione resta immutata, ma per un massimo di 10 anni.

Si può comunque richiedere di essere soggetti alla legislazione applicabile ai sensi della nuova normativa. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Anche le nuove norme sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale considerano il distacco un'eccezione limitata nel tempo alla norma generale secondo la quale si è assicurati nel paese in cui si lavora.

Pertanto il periodo del distacco già svolto sarà preso in considerazione e dedotto dal limite massimo di 24 mesi previsto dalla nuova normativa.

Con le nuove norme sul coordinamento, dal 1° maggio 2010 le disposizioni speciali per i lavoratori dei trasporti non esistono più: le stesse norme si applicano a tutti coloro che svolgono un'attività professionale in due o più paesi.

Tuttavia, per i settori a forte mobilità, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato norme interpretative speciali per aiutare i datori di lavoro e i lavoratori a determinare la legislazione applicabile e la relativa durata. >> Consulta le nostre pagine sulla legislazione dell'UE

Se la situazione resta invariata, il datore di lavoro può chiedere all'ente previdenziale competente un nuovo modulo E101. Tuttavia, chi desidera essere soggetto alla legislazione ai sensi della nuova normativa, deve chiedere al proprio datore di lavoro di farsi rilasciare il cosiddetto documento cartaceo A1, che sostituisce il modulo E101.

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