Occupazione, affari sociali e inclusione

FAQ - Disoccupazione

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Calcolo delle indennità


Ciascun paese decide chi ha diritto alle indennità di disoccupazione, nonché l'importo e la durata delle indennità. L'Unione europea garantisce che:

  1. Le indennità di disoccupazione vengono erogate ai cittadini stranieri alle stesse condizioni dei cittadini del paese che le versa. Tale paese è generalmente quello in cui si è lavorato per ultimo (a meno che non si risieda in un altro paese).
  2. Gli enti previdenziali devono tener conto dei periodi di assicurazione o lavoro maturati in altri paesi, se ciò è necessario per determinare il diritto alle indennità.
  3. Se l'importo delle indennità dipende dal precedente reddito professionale, si tiene conto soltanto del reddito ottenuto nel paese in cui si è lavorato per ultimo.
  4. Se i familiari risiedono in un altro paese dell'UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, e l'importo delle indennità è in funzione del numero dei familiari, saranno presi in considerazione come se fossero residenti nel paese che versa le indennità.

Domande di prestazione

Bisogna farsi rilasciare dall'ente previdenziale del paese in cui si ha lavorato un documento U1. Tale modulo consentirà all'ente che esamina la domanda di tener conto dei periodi di assicurazione o lavoro maturati in altri paesi. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare


Se non si presenta tale documento, l'ente che esamina la domanda otterrà le informazioni dagli altri paesi per via elettronica.

Chi lavora in un paese dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, ma vive in un altro di questi paesi, dove ritorna almeno una volta alla settimana, è considerato un lavoratore transfrontaliero o "frontaliero" ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento n. 883/2004.

In caso di disoccupazione, i lavoratori transfrontalieri devono iscriversi presso i centri per l'impiego del paese di residenza e richiedervi le indennità di disoccupazione.

Le informazioni relative all'ultima attività professionale saranno scambiate elettronicamente tra enti. Si può anche richiedere all'ente previdenziale del paese in cui si ha lavorato un documento U1 contenente queste informazioni. Presentando questo documento ai centri per l'impiego del paese di residenza si potrebbe accelerare la decisione sulla domanda.

Il diritto europeo si basa sul presupposto che un disoccupato abbia maggiori possibilità di trovare un lavoro nel paese in cui effettivamente vive: ecco perché consente ai lavoratori transfrontalieri di restare nel loro paese, senza aver l'obbligo di recarsi presso i centri per l'impiego del paese in cui hanno lavorato per ultimo.

Sebbene durante l'ultimo periodo lavorativo non abbiano versato alcun contributo all'ente previdenziale del paese di origine, i lavoratori transfrontalieri ricevono le indennità come se vi fossero stati assicurati.

Se l'importo delle indennità dipende dal precedente reddito professionale, l'ente che eroga l'indennità baserà i suoi calcoli sul reddito effettivamente percepito nel paese in cui il beneficiario ha lavorato per ultimo.

L'unico paese che può erogare le indennità di disoccupazione ai lavoratori transfrontalieri è quello di residenza. L'iscrizione va quindi fatta presso i relativi centri per l'impiego. Se un lavoratore transfrontaliero desidera cercare lavoro anche nel paese in cui ha lavorato per ultimo, può iscriversi pure presso i centri per l'impiego di tale paese.

Dovrà però rispettare le procedure di controllo e gli obblighi di entrambi i paesi. Tuttavia, poiché le indennità sono sempre versate dal paese di origine, gli obblighi e le attività di ricerca di un impiego condotte in tale paese avranno la precedenza.

Chi vive in un paese europeo diverso da quello in cui lavora e vi ritorna meno di una volta alla settimana (ovvero non può essere considerato un lavoratore transfrontaliero) ha due possibilità: iscriversi presso i centri per l'impiego del paese in cui ha lavorato per ultimo e richiedervi l'indennità di disoccupazione, oppure tornare nel paese di origine per cercare lavoro e richiedere le indennità.

In ogni caso, il calcolo delle indennità si basa sul reddito professionale percepito durante l'ultima attività professionale.

È anche possibile iscriversi nelle liste di collocamento e richiedere le indennità nel paese in cui si è lavorato per ultimo e poi tornare nel proprio paese di residenza "esportando" le proprie indennità di disoccupazione (vedere oltre).

Il paese di residenza è il luogo in cui si risiede "abitualmente", vale a dire dove si trova il proprio "centro d'interessi".

Un elenco di criteri aiuta gli enti previdenziali a stabilire quale paese considerare il luogo di residenza. Tra questi figurano: la durata della presenza nel territorio del paese; la situazione e i legami familiari; l'alloggio e il suo carattere permanente o meno; il luogo in cui si esercita l'attività professionale, anche non retribuita; le caratteristiche dell'attività professionale; il domicilio fiscale; per gli studenti, la fonte del loro reddito.

In ogni caso, spetta all'ente previdenziale, e non al cittadino, stabilire il luogo di residenza.

Cercare lavoro all'estero

Chi desidera cercare lavoro in un paese diverso da quello che eroga le indennità di disoccupazione, può trasferire o "esportare" le indennità per un periodo di tempo limitato (per le condizioni vedere oltre). >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

A certe condizioni (vedere oltre) è possibile ricevere le indennità di disoccupazione per un periodo di tre mesi dalla data in cui non si è più disponibili per i centri per l'impiego del paese che eroga le indennità. Il centro o l'ente competente di tale paese possono prorogare questo periodo fino ad un massimo di sei mesi.

Per essere sicuri di non perdere alcuna indennità, è opportuno chiedere una proroga prima della scadenza del primo trimestre. Le amministrazioni nazionali non sono tenute a concedere la proroga. La loro decisione si basa sulla valutazione delle circostanze specifiche di ogni domanda.

  1. Occorre rimanere iscritti presso i centri per l'impiego del paese che versa le indennità per almeno quattro settimanedopo l'inizio del periodo di disoccupazione. Esistono alcune eccezioni.
  2. Bisogna farsi rilasciare dal proprio centro per l'impiego un documento U2, che consente di iscriversi presso i centri all'estero.
  3. Entro sette giorni dalla partenza, è necessario iscriversi presso i centri per l'impiego del paese in cui si desidera cercare lavoro. Occorre quindi rispettare gli obblighi e le procedure di controllo organizzati da quel centro.
  4. Se non si riesce a trovare un impiego, è necessario tornare nel paese che versa le indennità entro la scadenza indicata sul modulo U2. Se si ritorna più tardi senza il consenso esplicito dei centri per l'impiego del paese che versa le indennità, si perdono tutti i restanti diritti.

Chi ritorna nel paese che versa le indennità entro il termine indicato dal centro per l'impiego nel modulo U2 può continuare a ricevere le indennità di disoccupazione che gli sono state riconosciute. Chi invece torna dopo la data di scadenza concordata, rischia di perdere tutte le sue indennità.

Chi ritorna nel paese che versa le indennità prima del termine indicato dal centro per l'impiego nel modulo U2 può continuare a ricevere le indennità di disoccupazione che gli sono state riconosciute.

È anche possibile recarsi in un altro paese per cercare lavoro e continuare a ricevere le indennità di disoccupazione, a condizione che il periodo di tempo complessivo trascorso all'estero non superi i 3 mesi (prorogabili dal proprio ente a 6 mesi).

Sì, è possibile nella maggior parte dei paesi, ma:

  • Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera prevedono ancora restrizioni per i cittadini bulgari e rumeni, mentre
  • Austria, Germania, Malta, Regno Unito e Svizzera applicano restrizioni anche ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, polacchi, slovacchi, sloveni e ungheresi.

Tutte queste restrizioni saranno abolite entro il:

  • 30 aprile 2011 per i cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, polacchi, slovacchi, sloveni e ungheresi - il 31 maggio 2011 dalla Svizzera
  • 31 dicembre 2013 per i cittadini bulgari e rumeni - il 31maggio 2016 dalla Svizzera

Altre prestazioni

Se si ritorna nel proprio paese di origine (paese di residenza) dopo aver lavorato all'estero e questo paese versa le indennità di disoccupazione, lo stesso paese sarà anche responsabile degli altri diritti previdenziali. Anche se si è stati assicurati in un altro paese dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, durante l'ultimo periodo lavorativo, la competenza passa al paese che versa le indennità di disoccupazione.

Chi riceve le indennità di disoccupazione dal paese in cui ha perso il lavoro, è coperto dalla propria assicurazione malattia anche negli altri paesi dell'UE. Il beneficiario e i familiari avranno diritto alle cure esibendo la tessera europea di assicurazione malattia. Chi non ce l'ha, può richiederla al proprio ente previdenziale. >> Visita le pagine dedicate alla tessera europea

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