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FAQ - Assegni familiari

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Gli assegni familiari vengono definiti dalla legislazione del paese che li paga, anche se i familiari risiedono in un altro paese dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Se si è un lavoratore transfrontaliero o "frontaliero" disoccupato (>> vedere la sezione dedicata alle indennità di disoccupazione), le indennità vengono versate dal paese in cui si vive e non da quello in cui si era assicurati da ultimo. In questo caso il paese in cui si vive è anche responsabile del versamento degli assegni familiari.

Poiché il diritto agli assegni familiari dipende dalla legislazione di ciascun paese, è opportuno rivolgersi per chiarimenti al proprio ente previdenziale.  >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

I pensionati ricevono normalmente gli assegni familiari dal paese che versa la pensione, a condizione che i figli vivano nello stesso paese.

Se i figli risiedono in un paese che non versa la pensione e quest'ultima viene erogata da più di un paese dell'UE, o da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, gli assegni familiari dovranno essere versati dal paese in cui si è completato il periodo assicurativo più lungo.

Se l'ex marito non usa gli assegni familiari che riceve per mantenere i membri della sua famiglia, l'ente che li eroga può decidere di versarli direttamente alla ex moglie, in quanto persona che effettivamente provvede al mantenimento.

Per far valere questo diritto occorre rivolgersi all'ente previdenziale del luogo di residenza, il quale a sua volta si metterà in contatto con l'ente dell'altro paese preposto al versamento degli assegni. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Se i genitori lavorano in due diversi paesi dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e i bambini vivono in uno di questi due paesi, spetta a quest'ultimo paese versare gli assegni familiari.

Il diritto agli assegni nel paese in cui lavora il coniuge che non vive con i figli viene sospeso fino all'importo degli assegni erogati dal paese in cui lavora il coniuge che invece vive con i figli. Se l'importo di questi è inferiore a quello previsto nel paese in cui lavora il coniuge che non vive con i figli, la differenza verrà versata dal paese in cui tale coniuge lavora. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

In questo caso l'ente del paese che prevede gli assegni familiari più elevati ne verserà l'importo globale.

Gli enti degli altri paesi contribuiranno alle spese. Si tratta di una procedura di rimborso interna tra enti nella quale i beneficiari non sono coinvolti.

Domande di prestazione

In genere gli assegni vengono versati nel paese in cui si lavora o si è iscritti nelle liste di disoccupazione. Occorre presentare un richiesta all'ente competente di tale paese, eventualmente attraverso il proprio datore di lavoro. Tale ente si metterà in contatto con quello del paese in cui vivono i familiari per verificare la composizione della famiglia (numero di familiari, età, indirizzo, ecc.).

Se il paese in cui si lavora non è responsabile del versamento degli assegni ai sensi delle "regole di priorità", la richiesta verrà inoltrata all'ente del paese competente, che la tratterà come se fosse stata presentata direttamente in tale paese.

No, non è possibile ricevere gli assegni due volte per lo stesso periodo di tempo e per gli stessi familiari. Le "regole di priorità" servono appunto a definire in quale dei due paesi occorre sospendere il versamento degli assegni.

Tuttavia, la sospensione non è mai totale: gli assegni dovuti da un paese saranno sospesi fino all'importo degli assegni dovuti ai sensi della legislazione del paese che ha la precedenza. Ciò significa che se l'importo degli assegni sospesi è superiore a quello degli assegni erogati dal paese prioritario, il paese che prevede un importo superiore dovrà versare un'integrazione corrispondente alla differenza.

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