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FAQ - Malattia, maternità e paternità

Hai già visitato la nostra pagina dedicata alle prestazioni di malattia, maternità e paternità?

I tuoi diritti

In ciascun paese la legislazione nazionale stabilisce quali prestazioni vengono concesse e a quali condizioni. La normativa europea sul coordinamento garantisce la parità di trattamento di coloro che si spostano all'interno dell'UE rispetto ai cittadini nazionali.

Va notato che, indipendentemente da dove si è assicurati, si ha diritto alle prestazioni di malattia in natura nel paese in cui si risiede alle condizioni che vigono in tale paese.

Viceversa, le prestazioni in denaro si ottengono dal paese in cui si è assicurati, a prescindere dal paese in cui si vive e dalle condizioni vigenti in quest'ultimo.

>> Per i soggiorni temporanei e per cure programmate, consulta le nostre pagine dedicate all'assistenza sanitaria all'estero.

Le spese e le procedure di rimborso dipendono dalla legislazione di ciascun paese.

La normativa europea garantisce un'assistenza sanitaria alle stesse condizioni dei cittadini del paese in cui uno straniero soggiorna (temporaneamente) o risiede. Se i cittadini nazionali devono pagare, lo stesso vale per gli stranieri. Se invece le cure sono gratuite, lo sono anche per gli stranieri.

Va notato, tuttavia, che se ci si reca all'estero appositamente per ricevere delle cure, occorre ottenere l'autorizzazione preventiva dal proprio ente di appartenenza.

>> Per i soggiorni temporanei e per cure programmate, consulta le nostre pagine dedicate all'assistenza sanitaria all'estero.

Per prestazione in natura si intende la fornitura gratuita, il pagamento diretto o il rimborso del costo dell'assistenza sanitaria, dei prodotti connessi, come i farmaci, e dei servizi abbinati. In altre parole, a volte le prestazioni in natura vengono fornite in denaro, ad esempio quando il rimborso delle spese per un trattamento medico.

In linea di massima, queste prestazioni vengono fornite dal paese di residenza o soggiorno come se si fosse assicurati in tale paese. Possono quindi essere più o meno vantaggiose rispetto a quelle previste nel paese in cui si è effettivamente assicurati.

Tutte le procedure, scadenze e condizioni di ammissibilità vengono decise a livello nazionale, per cui è opportuno contattare l'ente di appartenenza per conoscere i propri diritti. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

Le prestazioni in denaro sostituiscono generalmente un reddito (stipendio) che viene temporaneamente meno a causa di una malattia o di una maternità/paternità.   Possono essere considerate prestazioni in denaro anche quelle fornite in una situazione specifica, come ad esempio l'assistenza a persone malate o disabili a carico.

L'importo e la durata di tali prestazioni dipendono interamente dalla legislazione del paese in cui si è assicurati. Tutte le prestazioni in denaro vengono generalmente pagate direttamente al beneficiario dall'ente competente di tale paese: per conoscere i propri diritti è quindi preferibile rivolgersi all'ente cui si è affiliati. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare

 

L'assistenza sanitaria necessaria include le cure che possano evitare il ritorno anticipato di uno straniero in soggiorno temporaneo all'estero. Spetta a chi dispensa le cure determinare il trattamento necessario in funzione della durata del soggiorno.

In quale situazione ti trovi?

Il principio di base è che spetta al paese in cui si è assicurati versare la pensione. Chi riceve la pensione da più paesi e risiede in uno di questi, ottiene la copertura sanitaria per sé e i suoi familiari dal paese di residenza. Si ha comunque diritto alle prestazioni in natura (assistenza sanitaria e medicine) del paese in cui si decide di vivere.

A tal fine, occorre iscriversi presso l'ente previdenziale locale, indipendentemente da dove si è assicurati. Per l'iscrizione bisogna farsi rilasciare dal paese che versa la pensione il modulo S1. L'assistenza verrà fornita come se si fosse assicurati nel paese e alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

Se non si riceve alcuna pensione dal paese in cui si risiede, il paese che versa la pensione rimborserà a quello di residenza i servizi forniti al pensionato e ai suoi familiari. La procedura di rimborso avviene direttamente tra gli enti interessati. 

Il paese che versa la pensione è anche responsabile del rilascio della tessera europea di assicurazione malattia. Le prestazioni in denaro sono fornite dal paese in cui si è assicurati. >> Visita le pagine dedicate alla tessera europea

Un lavoratore transfrontaliero può beneficiare dell'assistenza sanitaria del paese in cui risiede o del paese in cui lavora. In molti casi è più pratico ottenere l'assistenza nel paese in cui si lavora e dove si trascorre la maggior parte del proprio tempo.

I familiari godono degli stessi diritti in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia.

Dal 1° maggio 2014 gli stessi diritti saranno riconosciuti anche da: Estonia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Ungheria.

I lavoratori transfrontalieri hanno il diritto di ricevere l'assistenza sanitaria in entrambi i paesi anche quando vanno in pensione se sia il paese in cui lavoravano che il paese responsabile della copertura previdenziale durante il pensionamento sono tra i seguenti: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna.

Per ulteriori informazioni è preferibile contattare il proprio ente previdenziale. Per ulteriori opzioni, leggi la sezione delle Domande e risposte dedicata alle prestazioni di malattia, oppure >> consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare.

Chi si trasferisce temporaneamente all'estero per studiare deve farsi rilasciare prima della partenza dal proprio ente previdenziale la tessera europea di assicurazione malattia. >> Visita le pagine dedicate alla tessera europea

I lavoratori distaccati dal loro datore di lavoro, o quelli autonomi che si recano a lavorare in un altro paese dell'UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, continuano a rientrare nella legislazione del loro paese di origine.

Poiché il distacco è sempre limitato nel tempo (massimo 24 mesi) è possibile avvalersi durante il soggiorno all'estero della tessera europea di assicurazione malattia. Per altri scopi, il modulo A1 consentirà di provare che si è assicurati nel proprio paese di origine. >> Visita le pagine dedicate alla tessera europea

Domande di prestazione

Il funzionamento dei servizi sanitari nazionali varia da paese a paese. Chi decide di trasferirsi all'estero dovrebbe rivolgersi all'ente previdenziale locale per conoscere procedure e scadenze.

Chi lavora all'estero è soggetto, insieme ai familiari, alla legislazione previdenziale del paese straniero esattamente come i cittadini nazionali (norme speciali valgono per i lavoratori distaccati e marittimi).

Chi non lavora, ma si è trasferito per altri motivi, deve richiedere al paese in cui è assicurato la tessera europea di assicurazione malattia per un soggiorno temporaneo, oppure il modulo S1 per iscriversi al sistema sanitario locale.

In caso di dubbi sul paese da cui si dipende per le prestazioni di sicurezza sociale, è opportuno rivolgersi agli enti previdenziali locali. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente nazionale da contattare

Se occorre soddisfare certe condizioni prima di aver diritto alle prestazioni, l'ente che esamina la domanda deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione, residenza o lavoro maturati secondo la legislazione di altri paesi. Ciò consente di non perdere la copertura sanitaria quando si cambia lavoro o ci si trasferisce in un altro paese.

Ad esempio, in alcuni paesi si ha diritto alle prestazioni di malattia soltanto dopo sei mesi di assicurazione: in questo caso la normativa europea garantisce il diritto alle prestazioni di malattia sin dall'inizio del periodo assicurativo se si è stati assicurati per almeno 6 mesi in qualsiasi altro paese dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera.

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